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il
Condominio secondo il Codice Civile
Codice
Civile
dall' Art.
1117 al 1139 + Art. 1334, 1350, 1392 e 2643
Disposizioni
di Attuazione C.C.
dall' Art.
61 al 72 + Art. 155 e 156
Codice
Civile
CODICE
CIVILE - Art. 1117 Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei
proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se
il contrario non risulta dal titolo:
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il suolo su cui sorge l'edificio,
le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le
scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici,
i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
-
i locali per la portineria e
l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento
centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in
comune;
-
le opere, le installazioni, i
manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento
comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti
e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli
impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli
condomini.
CODICE
CIVILE - Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle
cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore
del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non
dispone altrimenti. Il condomino non può rinunziando al diritto
sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la
loro conservazione.
CODICE
CIVILE - Art. 1119 Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non
sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza
rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
CODICE
CIVILE - Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza
indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al
maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni
che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano
talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condominio.
CODICE
CIVILE - Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una
spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle
particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in
opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata,
i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da
qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è
possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza
dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne
integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i
condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in
qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
CODICE
CIVILE - Art. 1122 Opere sulle parti dell'edificio di proprietà
comune
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Ciascun condomino, nel piano o
porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che
rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
CODICE
CIVILE Articolo 1123 Ripartizione delle spese
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Le spese necessarie per la
conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio,
per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai
condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di
ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate
a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in
proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio
abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carica del gruppo di
condomini che ne trae utilità.
CODICE
CIVILE - Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Le scale sono mantenute e ricostruite
dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa
è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli
piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano del suolo.Al fine del
concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del
valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le
soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
proprietà comune.
CODICE
CIVILE Articolo 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Le spese per la manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute
in parti eguali dai proprietari di due piani l'uno all'altro
sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore
la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
CODICE
CIVILE Articolo 1126 Lastrici solari di uso esclusivo
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Quando l'uso dei lastrici solari o di
una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne
hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella
spesa delle ripartizioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due
terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte
di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore
del piano o della porzione di piano di ciascuno.
CODICE
CIVILE - Art. 1127 Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Il proprietario dell'ultimo piano
dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che
risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è
proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non
è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la
consentono. I condomini possono altresì opporsi alla
sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico
dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei
piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli
altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da
occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi
compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui
spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare
di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
CODICE
CIVILE - Art. 1128 Perimento parziale o totale dell'edificio
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Se l'edificio perisce interamente o
per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno
dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei
materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di
perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera
circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno
è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti
stesse. L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle
parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. l condomino
che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è
tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle
parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà
fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni
soltanto dei condomini.
CODICE
CIVILE - Art. 1129 Nomina e revoca dell'amministratore
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Quando i condomini sono più di
quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non
provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso
di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un anno e
può essere revocato in ogni tempo dell'assemblea. Può altresì
essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dall'art.
1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione,
ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina
e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio
sono annotate in apposito registro.
CODICE
CIVILE - Art. 1130 Attribuzioni dell'amministratore
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
L'amministratore deve:1) eseguire le
deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del
regolamento di condominio;2) disciplinare l'uso delle cose comuni e
la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia
assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;3) riscuotere i
contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei
servizi comuni;4) compiere gli atti conservativi dei diritti
inerenti alle parti comuni dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun
anno, deve rendere il conto della sua gestione .
CODICE
CIVILE - Art. 1131 Rappresentanza
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Nei limiti delle attribuzioni stabile
dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal
regolamento di condominio o dell'assemblea, l'amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro
i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio
per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a
lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa
che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il
provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni
dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a
quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei
danni.
CODICE
CIVILE - Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Qualora l'assemblea dei condomini
abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una
domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in
ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui
il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino
dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare
alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al
condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio
è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato
possibile ripetere dalla parte soccombente.
CODICE
CIVILE - Art. 1133 Provvedimenti presi dall'amministratore
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
I provvedimenti presi
dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per
i condomini. Contro provvedimenti dell'amministratore è ammesso
ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.
CODICE
CIVILE - Art. 1134 Spese fatte dal condomino
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Il condominio che ha fatto spese per
le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o
dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di
spesa urgente.
CODICE
CIVILE - Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Oltre a quanto è stabilito dagli
articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:1) alla
conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;2)
all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;3)
all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e
all'impiego del residuo attivo della gestione;4) alle opere di
manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo
speciale. L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo
caso deve riferirne nella prima assemblea.
CODICE
CIVILE - Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
L'assemblea è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i
due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei
partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
interventi e almeno la metà del valore dell'edificio. Se
l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea
di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella
della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima;
la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che
rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un
terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la
nomina e la revoca dell'amministrazione o le liti attivi e passive
relative a mantenere che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la
maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno
per oggetto le innovazioni prevista dal primo comma dell'art. 1120
devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del
valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta
che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle
deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da
trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
CODICE
CIVILE - Art. 1137 Impugnazione delle delibere dell'assemblea
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Le deliberazioni prese dall'assemblea
a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i
condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare
ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia
ordinata dall'autorità stessa.Il ricorso deve essere proposto,
sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla
data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di
comunicazione per gli assenti.
CODICE
CIVILE - Art. 1138 Regolamento del condominio
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Quando in un edificio il numero dei
condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento,
il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni, e la
ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti
a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro
dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun
condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il
regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro
indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può essere
impugnato a norma dell'art. 1107.
Le norme del regolamento non possono
in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali
risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun
caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo
comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136, e 1137.
CODICE
CIVILE - Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione
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Libro Terzo - Della proprietà
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Titolo VII - Della comunione
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Capo II - Del condominio negli
edifici
Per quanto non è espressamente
previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in
generale.
CODICE
CIVILE - Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali
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Libro Quarto - Delle obbligazioni
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Titolo II - Dei contratti in
generale
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Capo II - Dei requisiti del
contratto
Gli atti unilaterali producono
effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona
alla quale sono destinati.
CODICE
CIVILE - Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto
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Libro Quarto - Delle obbligazioni
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Titolo II - Dei contratti in
generale
-
Capo II - Dei requisiti del
contratto
Devono farsi per atto pubblico o per
scrittura privata, sotto pena di nullità:1) i contratti che
trasferiscono la proprietà di beni immobili;2) i contratti che
costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su
beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e
dell'enfiteuta;3) i contratti che costituiscono la comunione di
diritti indicati dai numeri precedenti;4) i contratti che
costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso
su beni immobili e il diritto di abitazione;;5) gli atti di rinunzia
ai diritti indicati dai numeri precedenti;6) i contratti di
affrancazione del fondo enfiteutico;7) i contratti di anticresi;8) i
contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a
nove anni;9) i contratti di società o di associazione con i quali
si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali
immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo
indeterminato;10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o
vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello
Stato;11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti
reali immobiliari;12) le transazioni che hanno per oggetto
controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri
precedenti;13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
CODICE
CIVILE - Art. 1392 Forma della procura
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Libro Quarto - Delle obbligazioni
-
Titolo II - Dei contratti in
generale
-
Capo VI - Della rappresentanza
La procura non ha effetto se non è
conferita con le forme prescritte per il contratto che il
rappresentante deve concludere.
CODICE
CIVILE - Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione
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Libro Sesto - Della tutela dei
diritti
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Titolo I - Della trascrizione
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Capo I - Della trascrizione degli
atti relativi ai beni immobili
Si devono rendere pubblici col mezzo
della trascrizione:1) i contratti che trasferiscono la proprietà di
beni immobili;2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o
modificano il diritto di su beni immobili, il diritto di superficie,
i diritti del concedente e dell'enfiteuta;3) i contratti che
costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri
precedenti;4) i contratti che costituiscono o modificano servitù
prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di
abitazione;5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati
nei numeri precedenti;6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione
forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri
diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel
processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del
terzo acquirente;7) agli atti e le sentenze di affrancazione del
fondo enfiteutico;8) i contratti di locazione di beni immobili che
hanno durata superiore a nove anni;9) gli atti e le sentenze da cui
risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora
scaduti, per un termine maggiore di tre anni;10) i contratti di
società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di
beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata
della società o dell'associazione eccedeva i nove anni o è
indeterminata;11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno
l'effetto indicato dal numero precedente;12) i contratti di
anticresi;13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui
diritti menzionati nei numeri precedenti;14) le sentenze che operano
la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei
diritti menzionati nei numeri precedenti.
Disposizioni
di Attuazione C.C.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 61
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Qualora un edificio o un gruppo di
edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari
diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di
edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio
separato. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la
maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice,
o disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo
dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si
chiede la separazione.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 62
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
La disposizione del primo comma
dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con
gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117
del codice. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare
lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa
dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del
condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza
prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 63
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Per la riscossione dei contributi in
base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea
l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente
esecutivo, nonostante opposizione. Chi subentra nei diritti di un
condominio è obbligato, solidamente con questo, al pagamento dei
contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. In caso
di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un
semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne
contiene l'autorizzazione, può sospendere al condominio moroso
l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di
godimento separato.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 64
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Sulla revoca dell'amministratore, nei
casi indicati dal terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma
dell'art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di
consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo
alla Corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla
notificazione.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 65
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Quando per qualsiasi causa manca il
legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o
proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può
richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80
del codice di procedura civile. Il curatore speciale deve senza
indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni
sulla condotta della lite.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 66
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
L'assemblea, oltre che annualmente in
via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del
codice, può essere convocata in via straordinaria
dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne
è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un
sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni
dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente
alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea
tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a
iniziativa di ciascun condomino. L'avviso di convocazione deve
essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima dalla data
fissata per l'adunanza.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 67
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Ogni condominio può intervenire
all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano
dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone,
queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che
è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede
per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o
porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli
affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice
godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano
innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria
delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al
proprietario.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 68
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Per gli effetti indicati dagli
articoli 1123, 1124, 1126, e 1136 del codice, il regolamento di
condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o
di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai
singoli condomini. I valori dei piani o delle porzioni di piano,
ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi
in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di
condominio. Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto
del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di
manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 69
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
I valori proporzionali dei vari piani
o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche
nell'interesse di un solo condominio, nei seguenti casi: 1) quando
risulta che sono conseguenza di un errore;2) quando, per le mutate
condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della
sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di
innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto
originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 70Capo I - Disposizioni di
attuazione Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Per le infrazioni al regolamento di
condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento
di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 71
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Il registro indicato dal quarto comma
dell'art. 1129 e dal terzo comma dell'art. 1138 del codice è tenuto
presso l'associazione professionale dei proprietari di fabbricati.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 72
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
I regolamenti di condominio non
possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66,
67 e 69.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 155
Capo II - Disposizioni transitorie
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Le disposizioni concernenti la
revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si
applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre
1941.Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di
condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo
comma dell'art. 1138 del codice e nell'art. 72 di queste
disposizioni.
Disposizioni
di attuazione del codice civile - Art. 156
Capo II - Disposizioni transitorie
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
I condomini costituiti in forma di
società cooperativa possono conservare tale forma di
amministrazione. Ai rapporti di condominio negli edifici di
cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel
pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni
delle leggi speciali.
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